Nuovo contratto

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02/03/2007 - Comincia la piccola rivoluzione domestica. Dal 1° marzo entra in vigore il nuovo contratto per collaboratrici familiari e "badanti".

Dal 1° marzo è entrato in vigore il nuovo contratto per collaboratrici familiari e "badanti" (tutte definite «assistenti» nell'accordo) che introduce il part-time e il lavoro ripartito, oltre a un largo ventaglio di professionalità  (otto livelli rispetto alle precedenti quattro categorie) cui corrispondono altrettanti livelli retributivi. In alcuni casi anche differenziati in base a esperienza e formazione, come per l'assoluta new entry della "badante" per non autosufficienti (nuovi livelli D e D super).

Nel contratto non mancano poi altre novità . Le parti concordano la durata normale dell'orario di lavoro entro un limite massimo di 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali per i lavoratori conviventi (entro un massimo di otto ore giornaliere non consecutive) per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni per i lavoratori non conviventi. Debutta il part time per lavoratori conviventi (di cui ai livelli C, B e B super) e gli studenti di età  compresa fra i 16 e i 40 anni che frequentano corsi di studio per conseguire un titolo riconosciuto dallo Stato, i quali possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali da articolare in una di queste tipologie: "” interamente tra le ore 6.00 e le ore 14.00; "” interamente tra le ore 14.00 e le ore 22.00; "” interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.

L'assunzione, in questi casi, dovrà  risultare da atto scritto sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore e dovrà  essere specificato l'orario effettivo di lavoro concordato e la sua collocazione temporale. Va detto che da quest'anno "” per effetto della Finanziaria 2007 "” anche le assunzioni di colf e badanti vanno comunicate sempre in anticipo al Centro per l'impiego. Entro 24 ore dall'assunzione va presentata anche la denuncia nominativa assicurativa all'Inail.

L'impiego di colf e badanti può, d'ora in avanti, anche essere a termine, a fronte di esigenze particolari quali l'esecuzione di un servizio definito, la sostituzione di altri lavoratori, l'assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in case di cura o di riposo. Se la durata del rapporto di lavoro non supera i dodici giorni non è necessaria la forma scritta, che è di norma prevista dall'articolo 6 del nuovo contratto collettivo. L'instaurazione di un rapporto di lavoro con una colf obbliga il datore di lavoro al pagamento di un contributo in aggiunta alla retribuzione, dovuto in base alla retribuzione oraria concordata tra le parti, alla tredicesima calcolata in misura oraria e al valore convenzionale del vitto e alloggio. I contributi sono dovuti ogni tre mesi, per tutti i giorni comunque retribuiti.

L'articolo 8 del nuovo contratto consente l'assunzione di due lavoratori che assolvono in solido l'adempimento di un'unica prestazione lavorativa (job sharing). Questa particolare forma di lavoro è stata di fatto e definitivamente introdotta dall'articolo 41 del Dlgs n. 276/03 senza ottenere particolare successo. Nel job sharing i lavoratori rispondono in solido dell'unica obbligazione assunta, restandone ciascuno personalmente e direttamente responsabile. Il contratto, in questo caso, va necessariamente stipulato in forma scritta e dovrà  indicare la misura percentuale e la collocazione temporale della prestazione che si prevede venga svolta da ciascun lavoratore. Fatte salve eventuali diverse intese fra le parti, i due lavoratori possono determinare, discrezionalmente e in qualsiasi momento, sostituzioni fra di loro, nonché modificare consensualmente la collocazione temporale dei rispettivi orari di lavoro, nel qual caso il rischio dell'impossibilità  della prestazione lavorativa, per fatti attinenti a uno dei coobbligati, è posta a carico dell'altro.

Le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori comporta l'estinzione del vincolo contrattuale salvo che, su richiesta del datore di lavoro o su proposta del lavoratore rimasto, questi si renda disponibile per l'intera prestazione. In questo caso il contratto si trasformerà  in un normale contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 2094 del Codice civile.

Articolo tratto da www.ilsole24ore.com

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