Piano salva badanti

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26/06/2008 - Firmato Sacconi-Carfagna. Fuori colf e baby sitter, si stimano 50 mila permessi. Ma dal Viminale si temono ricorsi.

Il governo prepara il provvedimento «salva badanti», ma limita al massimo la possibilità di regolarizzazione. Potrà ottenere il permesso di soggiorno soltanto chi assiste «persone che abbiano compiuto il settantesimo anno di età, oppure siano affette da gravi patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza e dispongono di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento». Restano dunque fuori le baby sitter e gli altri stranieri che svolgono attività di collaborazione familiare. Il testo è stato concordato dai ministri del Welfare Maurizio Sacconi e delle Pari Opportunità Mara Carfagna ed è possibile che venga portato al prossimo consiglio dei ministri. L'intenzione è infatti di trasformarlo in emendamento al disegno di legge sulla sicurezza che il Senato comincerà ad esaminare questa mattina.

Secondo la relazione preparata dai due ministri, la nuova norma rappresenta «una deroga alla legislazione in materia di immigrazione» e riguarda le domande presentate entro il 31 maggio 2008 nell'ambito del decreto flussi, quindi il famoso «clic day». Prevede che «i datori di lavoro (la stessa persona che necessita dell'assistenza oppure un familiare) trasmettono entro il 30 settembre 2008 agli sportelli unici per l'immigrazione l'apposita domanda contenente gli elementi integrativi», vale a dire la documentazione che riguarda la persona assistita in modo da dimostrare che abbia i requisiti.

In seguito i datori di lavoro «sono convocati presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al lavoratore straniero, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo 5 bis del testo unico sull'immigrazione. Contestualmente viene presentata richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato da parte del cittadino straniero senza ulteriori adempimenti. Al momento della sottoscrizione del contratto il datore presenta l'attestato di avvenuto pagamento, in un'unica soluzione, corrispondente all'intero periodo considerato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali e interessi».

Articolo tratto da: Corriere.it




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